Legge applicabile in caso di separazione personale e divorzio internazionale


Sono considerate coppie internazionali quelle con nazionalità comune, o di nazionalità diversa, che per vari motivi si trasferiscono in uno stato membro della Unione Europea o in uno stato terzo.

Legge applicabile in caso di separazione personale e divorzio internazionale

Il regolamento UE 1259/2010 in vigore dal 21 giugno 2012, detto anche Roma III, all’art. 5 prevede la possibilità per i coniugi di concordare per iscritto la legge nazionale applicabile alla separazione personale e al divorzio, qualora la legge prescelta rientri tra le seguenti:


- legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’ accordo

- legge dello Stato dell’ ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’ accordo

- legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’ accordo

- legge del Foro

L'accordo fra i coniugi deve essere scritto, datato e firmato da entrambi i coniugi e può essere concluso e/o modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, la quale dovrà accertare che la scelta della legge sia stata informata riguardo alle conseguenze giuridiche dell’ accordo.

In caso di mancato accordo, il regolamento prevede che la legge applicabile sia quella:

a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;

b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

Il regolamento si applica solo agli Stati membri che sino ad oggi vi hanno aderito : Italia, Austria, Belgio, Bulgaria,Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, ma ha carattere universale in quanto può applicarsi anche a cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea.

L'ambito di applicazione è limitato alla separazione e al divorzio e non riguarda i problemi connessi alle questioni patrimoniali fra coniugi o di mantenimento della prole, che sono disciplinate dal Reg. 2201/203

Sull’argomento è intervenuta una recente sentenza di un Tribunale Italiano, avente ad oggetto un procedimento di divorzio tra due cittadini cinesi.

La ricorrente riteneva competente il Giudice italiano essendo stato il matrimonio contratto in Italia e qui residente il marito ma applicabile la legge cinese, essendo entrambi di nazionalità cinese, con la conseguente possibilità di richiedere direttamente il divorzio senza avere prima ottenuto la separazione.
Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente, ritenendo, nella fattispecie, applicabile la legge italiana in base al regolamento U.E. 1259/2010.
Mancando l’accordo tra i coniugi sulla legge applicabile, il Tribunale ha fatto riferimento all’ultima residenza abituale dei coniugi, ove la ricorrente risiedeva ancora al momento della domanda, ed alla circostanza che la convivenza non era cessata da più di un anno.

Da quanto sopra si evince che, considerati i collegamenti tra la normativa italiana e quella internazionale, le questioni inerenti la separazione personale ed il divorzio delle coppie internazionali vanno esaminate con molta attenzione, al fine di evitare inutili dispendi di tempo e di denaro.

L'Avv. Matilde Sommella, avvocato matrimonialista esperto in diritto di famiglia, offre ai suoi clienti un’assistenza qualificata, fondata su un costante aggiornamento della normativa nazionale ed internazionale, che tiene in conto oltre agli interessi del cliente anche gli aspetti relazionali con l’altro coniuge ed in particolare, se presenti, gli interessi principali dei figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Il tutto al fine di pervenire ad una pronuncia di separazione o divorzio internazionale in tempi quanto più possibile brevi ed a costi contenuti.

23/02/2017

 

 

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