Contratti di convivenza


Sono «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica ( stato di famiglia ).

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la

sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Il contratto di convivenza può contenere:

 - l'indicazione della residenza;

 - le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale  o casalingo;

 - il regime patrimoniale della comunione dei beni.

 Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione, nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni questi si hanno per non apposti.

Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico, o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alla legge.


Ai fini della opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere, entro i successivi dieci giorni, a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.

Il contratto di convivenza può essere risolto per :

  • accordo delle parti , nelle forme prescritte per la sua sottoscrizione
  • recesso unilaterale, da esercitarsi con dichiarazione ricevuta da notaio o autenticata da notaio o avvocato; in questo caso il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto.
  • morte di uno dei conviventi
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona.

 

Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione;

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può riconoscere al convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il diritto di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza medesima.

La legge n. 76 del 2016 ( legge Cirinnà ) non introduce diritti successori nelle convivenze di fatto, come invece disciplinato per le unioni civili.

Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale dei contraenti.

Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima.

02/03/2017

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