Tutela Curatela Amministrazione di sostegno


La Tutela, la Curatela e l'Amministrazione di sostegno sono misure di protezione giuridica previste dalla legge per aiutare le persone con limitate capacità di autonomia (fisiche e/o mentali) favorendone la promozione e la tutela dei diritti, ovvero i minori i cui genitori sono venuti a mancare o siano decaduti dall'esercizio della potestà genitoriale, al fine di garantire loro la rappresentanza legale ed il necessario supporto educativo.La Tutela è uno degli istituti di protezione giuridica che si apre a seguito di una sentenza di interdizione nei confronti della persona che si trovi in condizione di abituale infermità di mente tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi, ma solo quando ciò si rende necessario per assicurarle un’adeguata protezione.La tutela comporta la limitazione completa della capacità di agire: viene, quindi, nominato dal Giudice Tutelare un rappresentante legale (tutore) con i compiti di prendersi cura della persona, di rappresentarla in tutti gli atti civili e di verificare che ne vengano garantiti i diritti.

La Curatela si apre a seguito di una sentenza di inabilitazione nei confronti della persona che: -  si trovi in condizioni di infermità di mente meno gravi di quelle che danno origine all’interdizione - esponga sé o la propria famiglia a pregiudizi economici a causa di prodigalità, abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti - sia  sordomuta o cieca fin dalla nascita priva di idonea educazione.

La curatela comporta la conservazione della capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione (atti di conservazione dei beni) mentre viene nominata una figura (curatore), con il compito di assistere la persona per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione (come la vendita o l’acquisto di beni).

L'Amministrazione di sostegno si apre a seguito di un decreto del Giudice Tutelare nei confronti della persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Nell’interesse della persona viene nominata una figura (amministratore di sostegno) con il compito di assisterla e affiancarla mediante interventi di sostegno.

L’amministrazione di sostegno si caratterizza per la flessibilità che permette al Giudice di ritagliare su misura il provvedimento stabilendo i compiti dell’amministratore in base alla situazione, alle necessità e alle capacità residue dell’individuo.

TUTELE, CURATELE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DI MINORI

L’apertura di queste misure di protezione può essere promossa anche nei confronti dei minori che si trovino in una situazione di infermità fisica o psichica.

In tal caso, la pronuncia di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno ha effetto dal giorno in cui il minorenne raggiunge la maggiore età. Prima di quella data, infatti, il minore è già tutelato dai genitori esercenti la potestà o dal tutore minorile, eventualmente nominato: con l’età adulta, invece, si acquista la capacità di esercitare personalmente i propri diritti, ma, nei casi di infermità, la persona adulta potrebbe risultare concretamente sprovvista di tale possibilità e i genitori, non avendo più la rappresentanza legale del proprio figlio ormai adulto, non potrebbero sostituirsi a lui.

L’iter da seguire è analogo a quello disposto per i maggiorenni.

Occorre precisare solo alcuni aspetti:
•la decisione sull’istanza di interdizione o inabilitazione o amministrazione di sostegno in questi casi spetta non al Tribunale ordinario, quello degli adulti, ma al Tribunale per i Minorenni;
•l’istanza deve essere presentata nel periodo compreso tra il compimento dei 17 e 18 anni;
•anche se l’istanza è presentata nell’ultimo giorno della minore età, la procedura proseguirà e terminerà davanti al Tribunale per i Minorenni.

È dunque ravvisabile la necessità di valutare l’opportunità di attivare la procedura per un provvedimento di protezione nell’ultimo anno della minore età.

 

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