Impugnativa di licenziamenti individuali

Il licenziamento individuale può essere intimato per giustificato motivo oggettivo. In base alle interpretazioni fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza e di quanto affermato dall’art. 3 della Legge 604/1966, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quello determinato da “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione e al regolare funzionamento di essa”.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo inerisce ad un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore (intendendosi per “notevole” un inadempimento di rilevante importanza); sono i contratti collettivi ad individuare tutta una serie di infrazioni che possono dar luogo al licenziamento, che comunque non vincolano il giudice nella propria decisione.
Il licenziamento discriminatorio è quello intimato da ragioni di credo politico o di fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione all’attività sindacale, tra cui è compresa la partecipazione del lavoratore ad uno sciopero, nonché da ragioni razziali, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basate sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali del dipendente.
Lo studio legale Sommella offre consulenza assistenza e significativa difesa nelle ipotesi suelencate, ricercando le prove della insussistenza e/o illegittimità del giustificato motivo addotto a sostegno del licenziamento ovvero della ragione discriminatoria, consentendo al lavoratore di ottenere tutte le tutele e risarcimenti previsti dalla legge.
Diritto del lavoro
1 .
Impugnativa di licenziamenti individuali
Impugnativa di licenziamenti individuali
2 .
3 .
Impresa familiare
Ilfamiliare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa
4 .
Tutela generale dei diritti del lavoratore
Tutela generale dei diritti del lavoratore