Vantaggi della negoziazione assistita nella separazione personale dei coniugi


Il decreto legge n. 132/2014, entrato in vigore il 9 Febbraio 2015, prevede la possibilità per i coniugi di separarsi consensualmente attraverso la procedura di negoziazione assistita da un avvocato, con tempi notevolmente ridotti rispetto ad una procedura di separazione consensuale o giudiziale.
La negoziazione assistita si svolge presso lo studio di uno degli avvocati dei coniugi, ed in tale sede le parti discutono tutti gli aspetti della separazione, compreso l’affidamento dei figli e l’eventuale assegno di mantenimento.
Se si raggiunge un accordo, questo verrà trascritto in un documento che dovrà essere sottoscritto dai coniugi ed autenticato dai rispettivi avvocati, che ne certificheranno la conformità alla normativa vigente.
Se non vi sono figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, l’accordo sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica del tribunale competente per il nulla osta.
Se invece vi sono figli minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni economicamente non autosufficienti o maggiorenni portatori di handicap grave, l’accordo raggiunto dovrà essere trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica del tribunale competente il quale, qualora ritenga che l’accordo risponda all’interesse dei figli lo autorizzerà.

Ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione della Procura, che richiederà solo pochi giorni, la separazione acquisterà efficacia dal giorno della sottoscrizione dell'accordo e da tale giorno decorrerà il periodo di sei mesi per dare corso all’eventuale procedimento di divorzio.

L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia dell'accordo munito delle previste certificazioni, per l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

La negoziazione assistita con un avvocato nella separazione consensuale dei coniugi non prevede la comparizione personale dei coniugi in Tribunale e, oltre ad avere tempi ridotti rispetto alla separazione consensuale da omologare in Tribunale, presenta anche dei vantaggi fiscali :
infatti, l’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, in caso di esito positivo della negoziazione, riconosce un credito d’imposta alle parti che corrispondono il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, fino alla concorrenza di 250 euro .

L’Avv. Matilde Sommella, esperta in diritto di famiglia e nelle separazioni consensuali, affianca il coniuge che deve affrontare la separazione nella procedura di negoziazione assistita, tenendo nella dovuta considerazione oltre agli interessi economici del cliente anche gli aspetti relazionali con l’altro coniuge ed in particolare, se presenti, gli interessi principali dei figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave.
Il tutto con la finalità di conseguire, nel minor tempo possibile, il raggiungimento di un accordo di separazione equilibrato e soddisfacente per il proprio cliente e ad un costo ragionevole.

06/02/2017

 

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