Separazione e Divorzio Internazionale


Sono considerate coppie internazionali quelle con nazionalità comune, o di nazionalità diversa, che per vari motivi si trasferiscono in uno stato membro della Unione Europea o in uno stato terzo.

Giudice Competente in caso di separazione personale e divorzio.

Nei procedimenti di separazione e divorzio tra coppie internazionali, per l’individuazione del giudice competente si applica il Regolamento U.E. n. 2201 del 2003, che all’art. 3 prevede:
“ 1 . Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova:

- la residenza abituale dei coniugi, o
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- la residenza abituale del convenuto, o
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente
prima della domanda, o
- La residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile";

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi.

2. Ai fini del presente regolamento la nozione di "domicile" cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda “.

Una volta individuato il Giudice dello Stato membro, si applicheranno le regole nazionali per stabilire la competenza territoriale del Tribunale da adire.
Il Giudice così individuato non potrà, però, pronunciarsi sulle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minorenni se questi sono residenti in un altro Stato membro.
Infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha di recente precisato che, in tali ambiti, sarà competente a decidere il Giudice dello Stato di residenza dei minori.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte un cittadino italiano, coniugato in Italia con un cittadina britannica, adiva un tribunale italiano per ottenere la separazione personale dalla moglie la quale, in stato di gravidanza e d’accordo con il marito si era recata in Inghilterra per dare alla luce il figlio, ma dopo la nascita del bambino non era più rientrata in Italia
Il Tribunale adito dal cittadino italiano dichiarava la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione giudiziale e, per connessione, anche sulle domande involgenti la responsabilità genitoriale delle parti, sebbene il loro figlio minore, dalla nascita in poi, avesse sempre convissuto con la madre nel Regno Unito.
La cittadina britannica impugnava la sentenza, eccependo la giurisdizione del giudice inglese e la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la giurisdizione del giudice inglese in riferimento a tutte le domande proposte.
Nel successivo giudizio di Cassazione, la Suprema Corte a Sezioni Unite, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal marito, ha dichiarato
- il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande inerenti l’affidamento ed il mantenimento del figlio minorenne;
- la giurisdizione del giudice italiano sulla causa di separazione personale

Da quanto sopra si evince che, considerati i collegamenti tra la normativa italiana e quella internazionale, le questioni inerenti la separazione personale ed il divorzio delle coppie internazionali vanno esaminate con molta attenzione, al fine di evitare inutili dispendi di tempo e di denaro.

L'Avv. Matilde Sommella, avvocato matrimonialista esperto in diritto di famiglia, offre ai suoi clienti un’ assistenza qualificata, fondata su un costante aggiornamento della normativa nazionale ed internazionale, che tiene in conto oltre agli interessi del cliente anche gli aspetti relazionali con l’altro coniuge ed in particolare, se presenti, gli interessi principali dei figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti

Il tutto al fine di pervenire ad una pronuncia di separazione o divorzio internazionale in tempi quanto più possibile brevi ed a costi contenuti.

15/02/2017

 

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