Modifica dei Patti di Separazione e Divorzio


Molto spesso si pensa che le condizioni di separazione concordate tra i coniugi e omologate dal Tribunale (separazione consensuale), o i provvedimenti adottati dal Tribunale all’esito di un giudizio di separazione

(separazione giudiziale), siano qualche cosa di immodificabile e che nulla possa essere fatto per modificarli.

In realtà non è così. neanche per il divorzio.

In linee generali, occorre ricordare che i patti di separazione e di  divorzio, o i provvedimenti adottati dal Tribunale nei giudizi di separazione o divorzio, per loro natura, non sono definitivi, atteso che sono concordati o disposti in considerazione di circostanze che possono mutare nel tempo.

Sono, pertanto, suscettibili di modifica i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nella cosi detta "fase presidenziale" della separazione (o del divorzio) giudiziale.

Allo stesso modo, sono suscettibili di modifica gli accordi omologati in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto, o i provvedimenti adottati in sede di separazione giudiziale o di divorzio giudiziale.

In questo caso il giudice, a seguito della presentazione di un ricorso da parte di uno dei coniugi, o di entrambi se sussiste accordo, convoca le parti al fine di adottare gli opportuni provvedimenti che possono modificare le condizioni in corso, se sono comprovate le mutate circostanze.

I presupposti di tale richiesta possono essere i più svariati (modificazioni delle condizioni economiche personali, trasferimenti residenziali, domande relative all' assegnazione della casa coniugale e così via) e devono comunque e sempre essere adeguatamente motivati e provati.

La decisione (adottata in camera di consiglio) può avvenire sulla base degli elementi prodotti a sostegno dell'istanza, o il giudice può disporre l'assunzione di ulteriore mezzi istruttori al fine di valutare la sussistenza di concreti elementi di fatto e di diritto che giustifichino il provvedimento.

Casi tipici che legittimano la modifica dei patti sono, a titolo esemplificativo, il raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli o del coniuge beneficiari di un assegno  di mantenimento.

In questi casi il Tribunale, valutata la capacità reddituale dei figli o del coniuge, disporrà la revoca dell’assegno di mantenimento in loro favore.

Anche l’assegnazione della casa coniugale al coniuge che vive con i figli potrà essere revocata, allorquando gli stessi raggiungano un’autonomia economica che gli consenta di dimorare altrove.

Ma i casi possono essere svariati e possono riguardare anche l’affidamento dei figli minori.

Lo Studio legale Sommella offre una dettagliata consulenza in ordine alle questioni di modifica dei patti, apprestando una significativa assistenza e difesa a coloro che aspirano alla revisione delle condizioni di separazione o di divorzio.

29/03/2017

 

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